Fermo restando che l’unica regola veramente efficace ai fini del contenimento del contagio da COVID-19 rimane la misura consistente nella sospensione delle attività e nella persistenza delle persone all’interno della propria abitazione, per quanto concerne le attività cd. essenziali – che rimangono in ogni caso pericolose in relazione alla pandemia in corso, ma la cui continuazione viene reputata di superiore interesse per i settori essenziali – l’obbligo previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impone al datore di lavoro di procedere alla valutazione dei rischi inerenti la propria attività lavorativa e alla redazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) include anche la valutazione del rischio contagio da COVID-19.
Sul punto, si ricorda come l’art. 28, D. Lgs. n. 81/08 (“Testo Unico Sicurezza”, o “TUS”) precisa che il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con la conseguenza che, per garantire un’adeguata valutazione di ogni rischio, non è sufficiente una relazione del tutto generica, ma è invece necessaria una valutazione che, seppur sinteticamente, prenda in considerazione in maniera specifica ogni potenziale rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori: “solo in questo modo, infatti, è possibile apprestare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire pienamente la sicurezza” [Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2017, n. 29731].
Stante quanto sopra, appare del tutto evidente come, nel contesto in cui ad oggi ci troviamo, non potrà non ritenersi necessario anche una puntuale valutazione del rischio da contagio COVID-19.
Per approfondimenti: